La Regione Piemonte, nel segno della continua innovazione che la contraddistingue, ha promulgato il 1 dicembre 2017 la Legge Regionale N. 21 recante le disposizioni relative all’Infrastruttura Regionale per l’Informazione Geografica.
Di seguito ecco i link di riferimento:
La Legge Regionale N. 21 istituisce e disciplina l’infrastruttura regionale per l’informazione geografica, al fine di condividere con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati le informazioni geografiche-territoriali su cui basare la pianificazione e la programmazione generale e settoriale, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, n. 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità Europea (INSPIRE) e del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della direttiva 2007/2/CE “INSPIREâ€).
L’infrastruttura geografica regionale persegue le seguenti finalità :
- permettere la condivisione di informazioni a contenuto geografico accurate, coerenti, complete e aggiornate, tra gli enti e i soggetti partecipanti all’infrastruttura per consentire l’integrazione e la fruizione delle informazioni a tutti i livelli di governo;
- accrescere il valore delle conoscenze disponibili presso la pubblica amministrazione a beneficio della società , attraverso l’accesso e il libero riuso dei dati geografici, in coerenza con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, n. 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e con il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico);
- indicare la fonte e i soggetti titolari e custodi dei dati geografici;
- assicurare l’interoperabilità degli strumenti di acquisizione e gestione dei dati;
- conseguire economie di scala nell’acquisizione e nell’aggiornamento dei dati geografici.
È opportuno sapere che l’infrastruttura geografica regionale è costituita: dai set di dati territoriali, dai metadati e dai servizi relativi ai dati territoriali; dalle tecnologie necessarie alla realizzazione e alla gestione dell’infrastruttura; dai soggetti responsabili dei set di dati forniti, dei metadati e dei relativi servizi; dal geoportale regionale, denominato Geoportale Piemonte, quale punto di esposizione dell’informazione geografica condivisa nell’infrastruttura; dall’insieme delle regole tecniche e delle procedure definite per l’acquisizione, la gestione e l’uso dei dati; dagli accordi che regolano i rapporti tra gli enti e i soggetti partecipanti all’infrastruttura.