DECRETO 11 maggio 2016
Istituzione del SINFI – Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture. (16A04456) (GU Serie Generale n.139 del 16-6-2016)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 e successive modificazioni; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo n. 82/2005 «Codice dell'amministrazione digitale» ed, in particolare, l'art. 59 che ha istituito, presso l'Agenzia per l'Italia digitale, il Repertorio nazionale dei dati territoriali (RNDT) le cui finalita' sono quelle di «agevolare la pubblicita' dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale»; Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive», convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l'art. 6-ter concernente le disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica; Vista la direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita', che indica come per gli operatori delle reti di comunicazione elettronica, in particolare per i nuovi, puo' risultare molto piu' efficiente riutilizzare le infrastrutture fisiche esistenti, come quelle di altre imprese di pubblici servizi, per installare le reti di comunicazione elettronica, in particolare nelle zone in cui non e' disponibile una rete di comunicazione elettronica adatta o in cui non sarebbe economicamente sostenibile costruire una nuova infrastruttura fisica; Visto l'art. 1, comma 1, della legge 9 luglio 2015, n. 114, legge di delegazione europea 2014 che delega il Governo ad adottare secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione, tra l'altro, della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014; Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 recante «Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita« ed in particolare, l'art. 4, comma 1, che prevede: «1. Al fine di facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita', anche attraverso l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente ed il dispiegamento piu' efficiente delle infrastrutture fisiche nuove, si procede ad una mappatura delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti e di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente nel territorio nazionale. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, «di seguito SINFI», le modalita' di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonche' le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicita' dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica. I dati cosi' ricavati sono resi disponibili in formato di tipo aperto e interoperabile, ai sensi dell'art. 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili elettronicamente e georeferenziati, senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di agevolare la condivisione delle infrastrutture e la pianificazione degli interventi, entro i centoventi giorni successivi alla sua costituzione confluiscono nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture da parte dei gestori delle infrastrutture fisiche, sia pubblici che privati, nonche' da parte degli enti pubblici che ne sono detentori tutte le banche di dati contenenti informazioni sulle reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' e sulle infrastrutture fisiche funzionali ad ospitarle, a carattere nazionale e locale, o comunque i dati ivi contenuti sono resi accessibili e compatibili con le regole tecniche del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture»; Visto altresi' l'art. 10 del citato decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, che prevede: «Per le violazioni degli obblighi di cui all'art. 4, comma 4, il Ministero dello sviluppo economico applica ai soggetti che non ottemperano all'obbligo di consentire l'accesso alle informazioni richieste ivi previsto la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 98, comma 9, secondo periodo del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche,in misura da € 5.000 a € 50.000»; Visto altresi' l'art. 14, comma 2, del citato decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 che abroga l'art. 6-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; Visto il documento sulla «Strategia italiana per la banda ultralarga«, approvato dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015 ed in particolare la previsione del Ministero dello sviluppo economico, quale gestore del catasto del sotto e sopra suolo, e dell'avvalimento della societa' in house Infratel Italia S.p.a. per il coordinamento di tutti gli attori pubblici e privati coinvolti; Visto, in particolare, l'allegato C al documento «Strategia italiana per la banda ultralarga», contenente «Linee Guida sul sistema informativo nazionale federato del sopra e del sottosuolo», che individua gli obiettivi, gli attori pubblici e privati coinvolti, i requisiti funzionali, declinando i servizi a valore aggiunto rivolti alla pubblica amministrazione, agli operatori ed ai cittadini che saranno erogati dal catasto, incluso ogni altro servizio utile alla digitalizzazione, e l'architettura di riferimento; Considerata la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea; Considerata, ai sensi del sopracitato art. 4, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, la necessita' di stabilire le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture le modalita' di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonche' le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicita' dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica regole tecniche per la definizione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture e le modalita' per la costituzione, l'inserimento, la consultazione, nonche' per l'aggiornamento, lo scambio e la pubblicita' dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, nonche' dagli altri soggetti titolari di infrastrutture di banda larga ed ultralarga; Considerata la necessita' di uniformare le modalita' di acquisizione dei dati necessari al popolamento del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture; Considerata la necessita' di facilitare un'individuazione piu' tempestiva ed efficace delle risorse di posa disponibili sul territorio, a vantaggio sia degli operatori interessati ad investire nelle nuove reti sia dei soggetti pubblici interessati a sostenere lo sviluppo delle nuove reti, con l'obiettivo di ridurre, altresi', i tempi per il rilascio dei permessi per la messa in opera delle infrastrutture civili, evitando la duplicazione di infrastrutture e, quindi, l'impatto ambientale ed i costi complessivi del sistema, anche nella prospettiva del principio dell'only once formulato nell'ambito della Comunicazione della Commissione, Strategia per il mercato unico digitale per l'Europa, COM(2015), 92 final, del 6 maggio 2015, secondo cui i dati debbono essere forniti una sola volta alla pubblica amministrazione; Visto il decreto 10 novembre 2011 del Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente «Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici», quale riferimento per l'individuazione degli elementi del soprasuolo del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture. Visto il documento approvato in data 19 giugno 2015 nel contesto delle attivita' avviate dall'Agenzia per l'Italia digitale ai fini della determinazione delle «Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto per i data base delle reti di sottoservizi», quale riferimento per l'individuazione degli elementi del sottosuolo del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture. Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) di cui all'art. 19 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134; Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; Decreta: Art. 1 Finalita' e definizioni 1. Al fine di incentivare gli investimenti infrastrutturali sulla rete a banda ultralarga, in accordo con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e la strategia italiana per la banda ultralarga, il presente decreto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, di cui in premessa, stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (di seguito, SINFI), le modalita' di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonche' le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicita' dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica. 2. Ai fini del presente decreto intende per: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «Gestore»: il soggetto incaricato dell'attivita' di gestione del SINFI; c) «rete pubblica di comunicazioni»: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti; d) «infrastruttura fisica»: tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali. I cavi, compresa la fibra inattiva, gli elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 2, punto 1, della direttiva 98/83/CE del Consiglio, non costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del presente decreto; e) «operatore di rete»: un'impresa che e' autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione; f) «gestore di infrastruttura fisica»: un'impresa ovvero un ente pubblico o organismo di diritto pubblico che fornisce un'infrastruttura fisica destinata alla prestazione di: 1) un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di: 1.1) gas; 1.2) elettricita', compresa l'illuminazione pubblica; 1.3) riscaldamento; 1.4) acqua, comprese le fognature e gli impianti di trattamento delle acque reflue, e sistemi di drenaggio; 2) servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade, porti e aeroporti; g) «detentori delle informazioni»: tutte le amministrazioni pubbliche, tutte le societa' pubbliche o private che, a qualsiasi titolo, detengano informazioni riguardanti reti pubbliche di comunicazioni e infrastrutture fisiche; h) «titolari delle informazioni»: tutte le amministrazioni pubbliche, tutte le societa' pubbliche o private, proprietarie dei dati riguardanti reti pubbliche di comunicazioni e infrastrutture fisiche; i) «edificio UBB ready»: edificio infrastrutturato e quindi predisposto ai sensi dell'art. 6-ter del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133. 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